Integrazione relativa al tesseramento di cittadini stranieri

Al fine di chiarire quanto previsto in materia di tesseramento di atleti stranieri, e dare maggiore chiarezza e completezza al l’apposito paragrafo presente a pag. 19 delle Norme di Tesseramento, esso viene riformulato come segue:

Il tesseramento di cittadini stranieri

I cittadini stranieri comunitari possono essere regolarmente tesserati al C.S.I. presentando un documento di identità valido, senza necessità di ulteriori permessi di soggiorno, in conformità con le normative sull’ingresso e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea all’interno del territorio italiano.

Stranieri extra-UE maggiorenni

I cittadini stranieri extracomunitari maggiorenni possono essere tesserati al C.S.I. solo se in regola con le normative vigenti sull’ingresso e il soggiorno in Italia, ovvero se in possesso di un permesso di soggiorno valido. Questo documento, indispensabile ai fini del tesseramento, deve essere consegnato in copia dall’atleta al Presidente della società sportiva, che lo conserverà insieme agli altri documenti di tesseramento. Il Legale Rappresentante della società che utilizza le prestazioni di sportivi privi di permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato nei termini di legge, può essere soggetto a sanzioni previste dall’Autorità Giudiziaria (L. 189/2002 e successive modifiche e integrazioni). Inoltre, il permesso di soggiorno consente reingressi multipli nel territorio italiano.

Stranieri extra-UE minorenni

I cittadini stranieri extracomunitari minori di diciotto anni possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate al C.S.I., anche se non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) siano iscritti da almeno un anno a una classe del sistema scolastico italiano (Legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, comma 369 – c.d. “Ius culturae sportivo”);

b) siano residenti in Italia (Legge n. 12/2016 – c.d. “Ius soli sportivo”);

c) siano in attesa di permesso di soggiorno, nel qual caso è necessario presentare alla società sportiva la ricevuta della domanda come documento valido (Circolare CONI del 19/06/2006, prot. n. 2024, e D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021).

In queste situazioni, il tesseramento avviene secondo le stesse procedure applicate ai cittadini italiani.

Il nuovo testo, essendo semplicemente un chiarimento e completamento in funzione delle normative esistenti, si considera in vigore fin da subito, annulla e sostituisce il paragrafo esistente e sarà inserito nella nuova edizione la cui pubblicazione è prevista nel mese di maggio 2025.