Commissione Regionale Giudicante: mandato 2024-28

Si comunica che in data 19 marzo 2025 è stata convocata la seduta di insediamento della Commissione Regionale Giudicante del C.S.I. Lombardia APS, per la nomina del Presidente, del Giudice Sportivo Unico Regionale, e l’attribuzione dei componenti alle Commissioni Regionali Giudicanti Distaccate dei Comitati C.S.I. di Bergamo, Brescia e Milano, così come determinato dal Consiglio Regionale C.S.I. Lombardia APS nella seduta del del 4 gennaio 2025.

Dopo un breve saluto introduttivo del Presidente Regionale C.S.I. Lombardia APS, i componenti della Commissione presenti hanno proceduto alla nomina del Presidente della Commissione stessa nella persona del Dott. Giuseppe Olia, all’identificazione del Giudice Sportivo Unico Regionale nella persona del Dott. Francesco Tamborino e all’attribuzione dei componenti delle Sezioni distaccate:

alla Sezione distaccata del Comitato Territoriale C.S.I. di Bergamo sono stati attribuiti i Sigg.:
Longaretti Matteo – Presidente
Bettani Michael
Merelli Enrico

alla Sezione distaccata del Comitato Territoriale C.S.I. di Brescia sono stati attribuiti i Sigg.:
Colosio Alberto – Presidente
Giroso Giovanni
Piccinelli Giorgio

alla Sezione distaccata del Comitato Territoriale C.S.I. di Milano sono stati attribuiti i Sigg.:
Nastri Carlo Gaetano – Presidente
Colla Duilio
Piazzese Lorenzo


Così come già in essere ricordiamo che:
– per i reclami di I grado relativi all’attività sportiva regionale, la mail a cui trasmettere le istanze è: crg@csi.lombardia.it;
(provvederà il Presidente della CRG C.S.I. Lombardia APS alla trasmissione al Giudice Sportivo Unico Regionale);
– per i ricorsi in appello di II grado relativamente ai Comitati C.S.I. di Como, Crema, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Vallecamonica e Varese (con riferimento all’attività sportiva territoriale dei Comitati medesimi), la mail a cui trasmettere le istanze è: crg@csi.lombardia.it;
– per i ricorsi in appello di II grado relativi all’attività sportiva territoriale del Comitato C.S.I. di Bergamo, la mail a cui trasmettere le istanze è: crg.bergamo@csi.lombardia.it;
– per i ricorsi in appello di II grado relativi all’attività sportiva territoriale del Comitato C.S.I. di Brescia, la mail a cui trasmettere le istanze è: crg.brescia@csi.lombardia.it;
-per i ricorsi in appello di II grado relativi all’attività sportiva territoriale del Comitato C.S.I. di Milano, la mail a cui trasmettere le istanze è: crg.milano@csi.lombardia.it;


Ricordiamo inoltre che:
– per i reclami di I grado relativi all’attività regionale la tassa è determinata in Euro 60,00=, da versarsi sull’IBAN IT03I0306955750100000004300 acceso a nome C.S.I. Lombardia APS;
– per i ricorsi in appello di II grado per la Commissione Regionale Giudicante centrale la relativa tassa è determinata in Euro 100,00=, da versarsi sull’IBAN IT03I0306955750100000004300 acceso a nome C.S.I. Lombardia APS;
– per i ricorsi in appello di II grado per la Commissione Regionale Giudicante Sezione Distaccata del C.S.I. Bergamo, la relativa tassa è determinata in Euro 100,00=, da versarsi sull’IBAN IT30T0200811104000002133475 intestato a C.S.I. Bergamo APS;
– per i ricorsi in appello di II grado per la Commissione Regionale Giudicante Sezione Distaccata del C.S.I. Brescia, la relativa tassa è determinata in Euro 100,00=, da versarsi sull’IBAN  IT19N 0538711205000042708943 intestato a C.S.I. Brescia APS;
– per i ricorsi in appello di II grado per la Commissione Regionale Giudicante Sezione Distaccata del C.S.I. Milano, la relativa tassa è determinata in Euro 100,00=, da versarsi sull’IBAN IT76W0521601631000000017802 intestato a C.S.I. Milano APS.


Si ricorda altresì che unitamente alle istanze di reclamo o di appello, dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato della relativa tassa, come sopra indicato.

Si precisa che, per motivi contabili e fiscali, sarebbe vivamente auspicabile che il versamento della tassa di reclamo o di appello pervenisse dal rapporto bancario dell’Associazione Sportiva ricorrente e non da conti privati di Dirigenti, Allenatori, Tecnici, Giocatori, ecc…

A completezza si ricorda inoltre che per eventuali ricorsi alla Commissione Nazionale Giudicante C.S.I., secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva, la mail da utilizzare è gs.cng@csi-net.it e la relativa tassa è determinata in Euro 100,00= da versare sull’IBAN IT47F0200805008000004505389 intestato a Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale.

Per eventuali istanze alla Corte Nazionale di Giustizia C.S.I. la mail da utilizzare è gs.corte@csi-net.it e la relativa tassa è determinata in Euro 150,00= da versare sull’IBAN IT47F0200805008000004505389 intestato a Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale.

Si allega il vigente regolamento di Giustizia Sportiva, da rendere disponibile alle Società tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato Territoriale C.S.I..


Si ricorda inoltre che:
1. Presso ogni Comitato regionale del CSI è costituita la Commissione Regionale Giudicante, competente per i giudizi di I grado su tutta l’attività sportiva del Comitato regionale, nonché organo d’appello avverso i provvedimenti di I grado delle CTG del proprio territorio regionale; delibera inoltre sui procedimenti per illecito sportivo (limitatamente all’attività locale).

2. La CRG è un organo monocratico per lo svolgimento dei propri compiti per l’attività di competenza regionale in funzione di giudice di I grado. Il Consiglio regionale, secondo le proprie necessità, può istituire un’unica commissione per tutte le discipline sportive, ovvero può costituire più commissioni competenti per gruppi di discipline o per singola disciplina. Possono essere nominati uno o più componenti vicari secondo le esigenze del Comitato regionale.

La CRG svolge le funzioni di giudice di appello in composizione collegiale e i propri incontri possono avvenire anche in videoconferenza. La CRG in funzione di giudice di I grado verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

3. La CRG in composizione collegiale è costituita dal Presidente e da un numero variabile, minimo tre, di componenti a seconda delle esigenze organizzative del Comitato. La CRG in funzione di giudice di II grado, quando reso necessario per la corretta e tempestiva amministrazione della giustizia sportiva, può essere organizzata in Sezioni competenti per territorio, nominate dal Consiglio regionale su richiesta del relativo Consiglio territoriale ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento delle Sezioni distaccate delle CRG.


Allegati disponibili: