L’amministrazione nazionale ha pubblicato la circolare informativa n°8 del settembre 2024, che riportiamo di seguito, unitamente ai moduli aggiornati di riferimento.
In data 31 luglio 2024 è stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale, la legge 106/2024 di conversione del Decreto legge 71/2024 che ha modificato – tra le altre cose:
- la disciplina delle autorizzazioni dei dipendenti pubblici allo svolgimento di attività di
lavoro sportivo (art. 25, comma 6 del d.lgs. n. 36 del 2021 e art. 53, comma 6 e seguenti
del d.lgs. n. 165 del 2001.
La nuova formula dell’art. 29 c.6 D.Lgv 36 del 2021
“Qualora l’attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell’ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo superiore (all’importo complessivo) di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata”.
Pertanto, i dipendenti pubblici titolari di rapporti di co.co.co sportivo-dilettantistica, il cui ammontare complessivo nell’anno (tenendo conto di tutti i committenti) non supera 5.000 euro, NON sono più tenuti a richiedere alle proprie amministrazioni l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, ma potranno limitarsi alla sola comunicazione, come prevista già per i volontari sportivi.
L’autorizzazione, invece, resta in vigore solo allorquando il dipendente pubblico – per effetto della stipula di uno o più contratti sportivi – supera il plafond annuale in esame. In tal caso, l’Amministrazione di appartenenza avrà tempo 30 giorni dalla richiesta per approvarla o rigettarla, trascorsi i quali si applica il
principio del silenzio-assenso.
Tenuto conto delle modifiche legislative intercorse si allegano alla presente circolare i nuovi modelli di comunicazione ed autorizzazione conformi al novellato art. 29 c. 6 del D.Lgv 36 del 2021.
In particolare è rilasciato:
- un facsimile di richiesta di autorizzazione nell’ipotesi di compensi
complessivamente superiori, su base annuale a 5.000 euro; - un facsimile di comunicazione nell’ipotesi di compensi complessivamente
inferiori, su base annuale a 5.000 euro; - un facsimile di comunicazione di volontariato sportivo aggiornato con il nuovo
riferimento ai rimborsi forfettari.
Allegati disponibili: