{"id":5726,"date":"2022-11-11T11:33:48","date_gmt":"2022-11-11T10:33:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.csilodi.it\/csilodi20wp\/?p=5726"},"modified":"2022-11-11T11:36:31","modified_gmt":"2022-11-11T10:36:31","slug":"bando-ristoro-spese-sanitarie-di-sanificazione-e-prevenzione-e-per-test-covid19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.csilodi.it\/csilodi20wp\/notizie\/bando-ristoro-spese-sanitarie-di-sanificazione-e-prevenzione-e-per-test-covid19\/","title":{"rendered":"Bando ristoro spese sanitarie, di sanificazione e  prevenzione e per test COVID19"},"content":{"rendered":"\n<p>Sul sito internet del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri \u00e8 stato pubblicato il 7 Novembre scorso il DPCM 03\/10\/2022 riguardante la concessione di contributi statali a fondo perduto (circa 73 mln di euro) per il ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l\u2019effettuazione di test diagnostici COVID19. <\/p>\n\n\n\n<p>La richiesta deve essere presentata in orma telematica dalle ASD\/SSD interessate, attraverso l\u2019Organismo Sportivo a cui \u00e8 affiliata; nel nostro caso, attraverso il CSI Nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>I requisiti della ASD\/SSD per accedere al contributo sono:<br>1) essere iscritta al Registro ASD e non aver cessato l\u2019attivit\u00e0;<br>2) aver sostenuto le spese nel periodo tra il 01\/02\/2020 e il 31\/03\/2022;<br>3) i giustificativi di spesa, divisi per tipologia, devono essere intestati alla ASD\/SSD ed essere regolarmente quietanzati, vanno scansionati in PDF e allegati alla domanda;<br>4) produrre una certificazione delle spese sottoscritta dal Presidente del proprio Collegio Sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali del MEF, ovvero da un professionista iscritto nell\u2019albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure dal Responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale;<br>5) il c\/c bancario sul quale si richiede l\u2019erogazione deve essere intestato alla ASD\/SSD e non ad una persona fisica.<br>Le richieste dovranno essere presentate al CSI Nazionale online <strong>entro e non oltre<\/strong> le ore 24,00 di Marted\u00ec 6 Dicembre 2022 mediante il form telematico raggiungibile all\u2019indirizzo qui sotto:<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/forms.gle\/keawPAAn3BKut9ff6\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/forms.gle\/keawPAAn3BKut9ff6<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Dopo tale scadenza, ulteriori richieste non saranno prese in carico.<\/p>\n\n\n\n<p>Il form prevede l\u2019upload dei giustificativi di spesa, divisi per tipologia, e della dichiarazione complessiva; tutti questi giustificativi appartenenti alla stessa tipologia vanno confezionati in un unico file PDF (uno per ogni tipologia di spesa). <br>Pertanto, per ragioni di sicurezza e tracciatura, per poter accedere al form ed eseguire l\u2019upload del file, \u00e8 assolutamente necessario farlo attraverso un account di Google\u00ae (anche privato).<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta ricevuta la documentazione dagli Organismi Sportivi, il Dipartimento per lo Sport procede alla valutazione delle richieste e alla definizione del ristoro per ciascun avente diritto, in maniera proporzionale al numero complessivo di richieste pervenute ed eroga le risorse ai destinatari ammessi attraverso un bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, sul conto corrente indicato al momento della richiesta, che deve essere intestato esclusivamente al codice fiscale dell\u2019Associazione o Societ\u00e0 Sportiva richiedente e le cui coordinate IBAN vanno indicate nella richiesta. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sul sito internet del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri \u00e8 stato pubblicato il 7 Novembre scorso il DPCM 03\/10\/2022 riguardante la concessione di contributi statali a fondo perduto (circa 73 mln di euro) per il ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l\u2019effettuazione di test diagnostici COVID19. 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