{"id":4217,"date":"2021-09-08T08:23:48","date_gmt":"2021-09-08T07:23:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.csilodi.it\/csilodi20wp\/?p=4217"},"modified":"2021-09-08T08:23:48","modified_gmt":"2021-09-08T07:23:48","slug":"certificazione-verde-disposizioni-per-lo-svolgimento-dellattivita-sportiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.csilodi.it\/csilodi20wp\/segreteria\/certificazione-verde-disposizioni-per-lo-svolgimento-dellattivita-sportiva\/","title":{"rendered":"Certificazione Verde: disposizioni per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 sportiva"},"content":{"rendered":"\n<p>A seguito della pubblicazione delle ultime <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.sport.governo.it\/it\/emergenza-covid-19\/faq\/\" target=\"_blank\">Faq del \u201cDipartimento per lo sport\u201d<\/a> (aggiornamento del 4 Settembre) riportiamo in evidenza il Comunicato Ufficiale n\u00b01 del 6 Settembre 2021, che sostituisce il Comunicato Ufficiale n\u00b022 del 6 Agosto.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta caldamente consigliato seguire gli aggiornamenti del protocollo <a href=\"https:\/\/www.csi-net.it\/p\/4658\/protocollo_csi_back_to_sport\">Back To Sport<\/a>, che verr\u00e0 adeguato in base all&#8217;andamento della situazione epidemiologica.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p><strong>1) Cosa si intende per Certificazione Verde<\/strong><br>Per Certificazione verde si intende qualsiasi documento valido, il cui QR Code \u00e8 scansionabile e verificabile attraverso l\u2019App \u201cVerificaC19\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ricorda che la Certificazione Verde attesta una delle seguenti ipotesi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;<\/li><li>avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell&#8217;isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;<\/li><li>effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 fatto nelle 48 ore precedenti l\u2019evento a cui si partecipa;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per et\u00e0 (fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p><strong>2) Utilizzo Certificazione Verde<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In zona bianca, a far data dal 6 Agosto 2021, \u00e8 consentito con Certificazioni Verdi COVID-19 l&#8217;accesso a eventi e competizioni sportive di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e CIP e l\u2019accesso a servizi e attivit\u00e0 di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all&#8217;interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso.<br>Si ricorda che le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l\u2019attivit\u00e0 sportiva di base CSI (quali allenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.).<br>L\u2019obbligatoriet\u00e0 della Certificazione Verde \u00e8 prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivit\u00e0 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.<br>Si specifica che con il termine \u201cpalestra\u201d si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attivit\u00e0 fisica o motoria a secco. Tale attivit\u00e0 pu\u00f2 essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall\u2019utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Certificazione Verde NON pu\u00f2 essere sostituita da un\u2019autodichiarazione <\/strong>ed il controllo deve essere effettuato ad ogni accesso al sito del gioco;<br><strong>La Certificazione Verde NON occorre per il solo transito all\u2019interno del sito sportivo<\/strong> necessario a raggiungere luoghi di allenamento o gara all\u2019aperto;<br><strong>La Certificazione Verde NON \u00e8 richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti<\/strong> (compresi i minori ed i disabili) all\u2019interno degli spogliatoi.<br>In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all\u2019interno degli ambienti per i quali \u00e8 richiesta la Certificazione Verde, se non per la predetta necessaria assistenza.<br><strong>La Certificazione Verde NON occorre per la sola attivit\u00e0 di richiesta informazioni<\/strong> presso una reception o segreterie sportive.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p><strong>3) Controllo sulla validit\u00e0 della Certificazione Verde<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I titolari o i gestori dei servizi e delle attivit\u00e0 sportive (ivi compresi i loro delegati quali ad esempio gli Operatori di accoglienza o \u201cSafe sport\u201d), in fase di triage, sono tenuti a verificare che i fruitori degli stessi siano muniti della idonea Certificazione Verde.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p><strong>4) Tracciamento delle persone che accedono agli impianti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Obbligatorio il tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture.<br>Pertanto, \u00e8 fondamentale reperire quanto meno, gli estremi di chi accede al sito sportivo: nome, cognome e numero di cellulare. <br>Di conseguenza non va pi\u00f9 utilizzato il modello 5 (autodichiarazione) allegato al Protocollo \u201cBack to Sport\u201d.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p><strong>5) Accesso agli spogliatoi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019accesso agli spogliatoi avviene come segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>per le attivit\u00e0 sportive al chiuso (quali: pallavolo, ginnastica, pallacanestro, etc.) e l\u2019utilizzo dei relativi spogliatoi, <strong>occorre la Certificazione Verde;<\/strong><\/li><li>per le attivit\u00e0 sportive all\u2019aperto (quali: calcio, calcio a cinque, tennis, padel, etc.) e l\u2019utilizzo dei relativi spogliatoi, <strong>NON occorre la Certificazione Verde.<\/strong><br>In ogni caso negli spogliatoi permane l\u2019obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina e di rispettare quanto indicato dalle \u201cLinee guida per l\u2019attivit\u00e0 sportiva di base e l\u2019attivit\u00e0 motoria in genere\u201d.<br>I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della Certificazione Verde.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p><strong>6) Lavoratori all\u2019interno del sito sportivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri), receptionist, etc. che operano all\u2019interno di strutture in cui \u00e8 richiesta la certificazione verde <strong>&#8211; ad oggi &#8211;<\/strong> <strong>NON occorre la Certificazione Verde<\/strong>, che rimane obbligatoria per tutti i fruitori (atleti\/tesserati) dei servizi e delle attivit\u00e0 di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all&#8217;interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivit\u00e0 al chiuso.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p><strong>7) Spettatori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 consentita la presenza degli spettatori, secondo quanto previsto dalle norme di legge, soltanto se muniti di idonea Certificazione verde.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p><em>Il Protocollo \u201cBack to Sport\u201d sar\u00e0 aggiornato sulla base del presente Comunicato ufficiale.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A seguito della pubblicazione delle ultime Faq del \u201cDipartimento per lo sport\u201d (aggiornamento del 4 Settembre) riportiamo in evidenza il Comunicato Ufficiale n\u00b01 del 6 Settembre 2021, che sostituisce il Comunicato Ufficiale n\u00b022 del 6 Agosto. 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